Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo Regolamento (DPR 13 marzo 2013, n. 59), a partire dal 13 giugno è entrata in vigore la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) che si applica, oltre che alle Piccole e Medie Imprese (PMI), a tutti gli impianti non soggetti ad AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale), con l’obiettivo di semplificare le pratiche di autorizzazione.
L'AUA sostituisce:
Il nuovo regime autorizzativo si attiverà sia in caso di richiesta di nuova autorizzazione sia alla scadenza della prima autorizzazione ricompresa nell’AUA. Il gestore potrà invece scegliere tra l’AUA e il precedente titolo per le autorizzazioni generali alle emissioni (v. punto 4) e per le comunicazioni semplificate in materia di rifiuti.
L’AUA dovrà essere rilasciata dall’autorità competente entro 90 giorni dall’istanza (120 giorni se tra le autorizzazioni sostituite c’è anche quella alle emissioni in atmosfera). La documentazione deve essere presentata al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive del Comune), che è il referente unico del procedimento, mentre l’Autorità competente sarà la Provincia (salvo diverse determinazioni regionali). La convocazione di una Conferenza dei Servizi (CdS) è facoltativa, a meno che non sia prevista da specifiche autorizzazioni comprese (es. emissioni in atmosfera), o se gli enti coinvolti non esprimono i pareri di competenza entro 30 giorni dalla richiesta.
Sarà predisposto, dai Ministeri competenti, un modello-tipo per la richiesta dell’AUA, nel frattempo deve essere utilizzata la modulistica esistente per ciascuna autorizzazione.
L'AUA ha durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. In caso di scarichi di sostanze pericolose (articolo 108, D.Lgs. 152/2006) i gestori degli impianti devono presentare, almeno ogni 4 anni, i risultati dei monitoraggi di autocontrollo all'Autorità competente. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.
In caso di modifiche non sostanziali, queste vengono esaminate dall'Autorità competente e, se accettate, inserite nell'autorizzazione. In caso di assenza di risposta, dopo 60 giorni la modifica può essere attuata. In caso di modifica sostanziale deve essere presentata una nuova domanda.
Non può essere presentata domanda di AUA in caso di procedura di verifica per l’assoggettabilità a VIA in corso. La domanda di AUA potrà essere presentata solo a conclusione negativa di tale procedura.
Tauw Italia in quest’ambito è in grado di fornire assistenza riguardo ai seguenti aspetti:
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