D.M. 161/2012: "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo"

Il 6 ottobre è entrato in vigore il nuovo regolamento che stabilisce le condizioni qualitative da soddisfare affinché le terre e rocce da scavo possano essere gestite come sottoprodotti, e non come rifiuti.

Il Regolamento (decreto 10 agosto 2012, n. 161, "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo" pubblicato in Gu 21 settembre 2012, n. 22) abroga l'articolo 186 del D.lgs. 152/06. Esso definisce sia i criteri qualitativi da soddisfare affinché i materiali da scavo siano considerati sottoprodotti e non rifiuti, sia le procedure e le modalità per la loro gestione e per il loro utilizzo con la qualifica di sottoprodotto e non di rifiuto. Gli stessi devono essere gestiti mediante un piano di utilizzo predisposto dall'impresa e presentato almeno 90 gg. prima dell'inizio dei lavori, anche in via telematica, all'autorità competente per la realizzazione dell'opera.

Il Piano di Utilizzo deve essere redatto in conformità a quanto stabilito dall'allegato 5 del regolamento e deve inquadrare l'operazione a livello territoriale, urbanistico, geologico ed idrogeologico. Il Piano di Utilizzo definisce la propria durata di validità al termine della quale lo stesso cessa di produrre effetti e, conseguentemente, viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale escavato. Entro i due mesi antecedenti alla scadenza è possibile presentare un nuovo Piano di Utilizzo della durata massima di un anno. Nel Piano di Utilizzo devono essere indicati anche il sito di produzione e i siti di deposito intermedio del materiale scavato in attesa di utilizzo.Il deposito deve essere fisicamente separato dagli altri rifiuti eventualmente presenti nel sito e da altri depositi di materiale escavato oggetto di differenti piani di utilizzo.Il deposito del materiale escavato non può avere una durata superiore alla durata del Piano di Utilizzo, pena la cessazione di qualifica di sottoprodotto del materiale che pertanto deve essere trattato come rifiuto. Anche in questo caso rimane sempre salva la facoltà di presentare un nuovo Piano.

Nel caso di opera soggetta a VIA, l'applicazione del Regolamento deve avvenire prima che venga espresso il parere di valutazione ambientale.

L'esecutore (responsabile del PIano di Utilizzo) deve attestare l'avvenuto utilizzo del materiale escavato alla P.A., entro il termine di validità del Piano di Utilizzo, attraverso una dichiarazione redatta in conformità all'All. 7 del regolamento, pena la cessazione della qualifica di sottoprodotto del materiale.

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